D.lgs.128/2015 - I nuovi limiti al raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reati tributari

01 settembre 2015

L'art. 2 del D.lgs. 128/2015 ha inserito nell'art. 43 del DPR 600/1973 (terzo comma, ultimo periodo) e nell'art. 57 del DPR 633/1972 (terzo comma, ultimo periodo) un limite al raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento: "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti". In sostanza né per gli accertamenti sulle imposte dirette né per gli accertamenti IVA si potrà più computare, dal 1° settembre 2015, un termine doppio di scadenza per gli stessi (otto anni per la dichiarazione presentata, dieci anni per la dichiarazione omessa), qualora la denuncia non venga presentata o trasmessa in tempo all'autorità giudiziaria. L'articolo, però, prevede una clausola di salvaguardia per gli atti "in itinere", stabilendo che: "sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015". Infine, si considerano oggetto della causa di non punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali dall'estero, per i quali è scaduto il termine per l'accertamento (art. 5-quinquies D.L. 167/1990).

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